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Dalla prossima mezzanotte la Lombardia è in zona arancione rinforzato

Giovedì, 4 marzo 2021

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, in anticipo sui tempi previsti, a seguito dell’aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio e del sempre maggiore coinvolgimento delle classi di età più giovani, ha firmato un’ordinanza con la quale si sospende la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché nelle scuole dell’infanzia. Da domani chiudono pertanto tutte le scuole con la sola eccezione degli asili nido.

Dalla prossima mezzanotte e fino al 14 marzo tutta la Lombardia sarà quindi zona arancione scuro, quasi rosso.

Questo è il testo dell’Ordinanza n.714 del 4/3/2021 della Regione Lombardia:

Art. 1) – Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia.

Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), sono adottate le seguenti misure:

  • 1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
  • 2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  • 3. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
  • 4. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
  • 5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  • 6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  • 7. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate, ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  • 8. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  • 9. non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
  • 10. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 2 (Disposizioni finali)

  • 1. Restano ferme le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del DPCM 2 marzo 2021), ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento;
  • 2. Le Ordinanze n. 710 del 27 febbraio 2021, n. 711 e n. 712 del 1° marzo 2021 e n. 703 del 2 marzo 2021 cessano di effetto il 4 marzo 2021, in quanto assorbite e superate dal presente provvedimento;
  • 3. È revocata, per il giorno 5 marzo 2021, l’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021 avente scadenza in pari data;
  • 4. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020;
  • 5. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Coronavirus – COVID 19.
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