Unione Sindacale Territoriale Bergamo
A cura dell’ Ufficio Tecnico Sindacale
Importi massimi dei trattamenti
di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), indennità
di
mobilità, disoccupazione
e importo dell’assegno per attività socialmente utili per l’anno
2004.
Con la circolare n. 24 del 6 febbraio 2004, l’Inps ha pubblicato i nuovi
importi massimi relativi ad alcune
prestazioni previdenziali. L'aumento rispetto ai “massimali” dello
scorso anno è stato fissato nella misura dell’80 per
cento dell’aumento dell’indice ISTAT tra il 2002 ed il 2003.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
I massimali mensili validi per l'anno 2004 sono, rispettivamente al
lordo e al netto dei contributi previdenziali
Per tutti i settori
Per i settore edile e lapideo
nei casi di intemperie stagionali
Massimale lordo
Massimale netto
Massimale lordo
Massimale netto
806,78
762,08
968,14
914,51
969,66
915,94
1.163,59
1.099,13
La retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, oltre alla quale sono riconosciuti i massimali
più elevati è fissata per il 2004 in € 1.745,40.
INDENNITA’ DI MOBILITA’
I massimali "per tutti i settori" e la retribuzione mensile
per il riconoscimento del massimale più elevato si applicano
anche per l’indennità di mobilità spettante nei primi
12 mesi dopo il licenziamento.
Questi massimali si applicano solo ai licenziamenti successivi al 31
dicembre 2003, in quanto l’Inps si rifiuta
(purtroppo sostenuta da sentenze definitive della Magistratura) di
rivalutare le indennità di mobilità iniziate negli
anni precedenti.
Ricordiamo che nei periodi successivi al 1° anno di mobilità
l'indennità è calcolata con i massimali in vigore alla
data di licenziamento, ridotti del 20% e senza trattenuta per i contributi
previdenziali (5,54%).
TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE
PER L’EDILIZIA
I medesimi massimali indicati per la mobilità si applicano
anche per i lavoratori che hanno diritto al trattamento
speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, c. 2
della legge 223/91 e di cui all’art. 3, c. 3 della legge
451/94. Per i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
di cui alla legge 427/75, il massimale resta fissato
in € 579,49 lordi (€ 547,39 al netto dei contributi previdenziali).
INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria
di disoccupazione non agricola, che continua ad essere erogata
nella misura del 40% dell’ultima retribuzione, sono pari a € 806,78
ed a € 969,66, perché in questo caso non si
applicano i contributi previdenziali (5,54%).
La retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, oltre cui è riconosciuto il massimale più
elevato è fissata per il 2004 in € 1.745,40.
Per quanto riguarda le indennità ordinarie di disoccupazione
non agricola con requisiti ridotti e agricola con
requisiti normali e ridotti, da liquidare nel 2004 e riferite all’anno
2003, continuano a trovare applicazione i
massimali previsti per tale anno (€ 791,21 ed € 950,95) ed
il limite mensile di € 1.711,71.
ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE
UTILI (A.S.U.)
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono
attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio
2004, a € 481,66. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione
del 5,54%.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità ex-DLgs. 280/97
– eventualmente ancora in corso – il relativo assegno non subisce aumenti
e resta pertanto fissato in € 413,16 mensili.
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Unione Sindacale Territoriale Bergamo
A cura dell’ Ufficio Tecnico Sindacale febbraio 2004 – Anno 2 n. 4
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